Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Remunerazione e assegni familiari
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
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Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.
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Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
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familiari.
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Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste
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Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne
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Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre
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autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.
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liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari; 3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al